Art. 9.
(Modifiche all'articolo 269
del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione»;

          b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione».